Pellegrinaggio


CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano
ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale che estero, è disciplinata
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile
- nonché dal Codice del Consumo di cui al
D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt.
82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge,
devono essere autorizzati all’esecuzione
delle rispettive attività in base alla normativa
amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende
per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto
che realizza la combinazione degli elementi
di cui al seguente art. 4 e si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si
obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo
forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente,
il cessionario di un pacchetto turistico
o qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi tutte le condizioni richieste per
la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”,
risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24
ore ovvero estendentisi per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano
parte significativa del “pacchetto turistico”
(art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia
del contratto di vendita di pacchetto turistico
(ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.),
che è anche documento per accedere eventualmente
al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle
presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare
in catalogo o nel programma fuori catalogo
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori
da inserire nella scheda tecnica del catalogo
o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa
o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità
civile;
- periodo di validità del catalogo o del
programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del
viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del
prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri
circa l’identità del/i vettore/i effettivo/
i nei tempi e con le modalità previste dall’art.
11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni
si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente
presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti
a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod.
Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo
del 25% del prezzo del pacchetto turistico,
da versare all’atto della prenotazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la
data entro cui, prima della partenza, dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore
la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indicato
in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di
servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti
e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto
in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica
del catalogo ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica
del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il
venditore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi
del contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di
cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell’offerta
di un pacchetto turistico sostitutivo ai
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda
dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del consumatore
del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett.
e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà
mai superiore al doppio degli importi di
cui il consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4°
comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente
art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o
più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso
ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo, senza supplemento di prezzo
o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo
già corrisposta. Tale restituzione dovrà
essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta
di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica
o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto
di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale
di gestione pratica, la penale nella misura
indicata nella scheda tecnica del Catalogo
o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
già richieste al momento della conclusione
del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza
si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto
proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza
o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi
e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sostituzione
e le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione del servizio (ex art. 89
Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in
sostituzione possano essere erogati a seguito
della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore
tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere
alla sostituzione, nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
d) del presente articolo. Le ulteriori modalità
e condizioni di sostituzione sono indicate
in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite per iscritto le informazioni
di carattere generale - aggiornate alla data
di stampa del catalogo - relative agli obblighi
sanitari e alla documentazione necessaria
per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno
le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento
presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di
uno o più consumatori potrà essere imputata
al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore
e l’organizzatore della propria cittadinanza
e, al momento della partenza, dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati
di vaccinazione, del passaporto individuale
e di ogni altro documento valido per tutti
i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare, il consumatore
reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali
di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri che indica espressamente se
le destinazioni sono o meno assoggettate
a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza
e diligenza a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte
le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico.
I consumatori saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore e/o
il venditore dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare
il Venditore e l’Organizzatore di eventuali
sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza,
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…)
e a specificare esplicitamente la richiesta
di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo od
in altro materiale informativo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui
il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi
anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati
al consumatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento
è derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio,
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere
in ogni caso superiore ai limiti indicati
dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure
di assistenza al consumatore imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati
dalle rispettive responsabilità (artt. 15
e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata
causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal consumatore senza
ritardo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso
contrario non potrà essere contestato l’inadempimento
contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di
decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo,
è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
al momento della prenotazione presso gli
uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti
e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100
Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori
che siano in possesso di contratto, provvede
alle seguenti esigenze in caso di insolvenza
o di fallimento dichiarato del venditore
o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno
al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite col decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
Brevivet S.p.A. partecipa alla formazione
del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art.
100 del Codice del Consumo.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del
solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da
17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite
alla vendita del singolo servizio oggetto
di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili
le seguenti clausole delle condizioni generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma
2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio
ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi,
Assotravel, Fiavet
Il presente catalogo è stato redatto in conformità
all’art. 88 (Programmi di viaggio) della
Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 - Testo
unico delle Leggi Regionali in materia di
Turismo - pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia del 19 luglio 2007,
2° supplemento ordinario al n. 29.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo
17 della legge n. 38/2006 La legge italiana
punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero